Art. 4

LEGGE 27 luglio 1967, n. 648

In vigore dal 24 ago 1967
Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino a quando non saranno state emanate quelle sostitutive della "legge sulle importazioni e sulle esportazioni temporanee", approvata con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - TOLLOY - RESTIVO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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