Art. 3
LEGGE 27 luglio 1967, n. 648
In vigore dal 24 ago 1967
Le disposizioni dei precedenti sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime e materie tessili diverse da quelle considerate nel menzionato , in relazione alle necessità rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria.
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