Art. 8
LEGGE 27 luglio 1967, n. 622
In vigore dal 17 feb 1971
Quando per un prodotto ortofrutticolo, di cui all'allegato 1 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e successive modifiche, le organizzazioni dei produttori abbiano effettuato operazioni di ritiro dalla vendita, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sempre che le operazioni si siano svolte in conformità dei regolamenti comunitari, dispone la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) di un contributo a favore delle stesse organizzazioni, calcolato nei modi indicati dai regolamenti suddetti. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento comunitario n. 159/66 e sue modifiche, nonchè per l'esercizio dei relativi controlli sono stabilite in conformità delle norme comunitarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
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