Art. 2

LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

In vigore dal 5 ago 1967
Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni. Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla organizzazione, secondo quanto previsto nel n. 1 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti. Il regolamento di esecuzione della presente legge prevederà i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto pro capite, di cui al precedente comma. Negli statuti sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonchè le modalità per la loro applicazione. Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle organizzazioni, semprechè sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'organizzazione. Gli statuti devono prevedere l'elezione dei membri degli organi direttivi da parte dell'assemblea e l'elezione del presidente da parte del Consiglio direttivo. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, ma non è ammessa più di una delega. Qualora siano state votate più liste, i seggi del Consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di quattro quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed un quinto a quelli dell'altra lista. Lo stesso criterio è applicato per la elezione del Collegio sindacale. Gli statuti possono prevedere la partecipazione agli organi direttivi dell'organizzazione di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo. Negli statuti delle organizzazioni sono previsti i casi di incompatibilità per quei produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali e industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi delle organizzazioni. Le organizzazioni devono tenere registrazioni tali da consentire un effettivo controllo da parte del Ministero dell'agricoltura per le operazioni assistite a norma della presente legge.
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