Art. 3
LEGGE 14 luglio 1967, n. 568
In vigore dal 11 ago 1967
Il Ministro per la grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.
Con il decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello.
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