Art. 1
LEGGE 14 luglio 1967, n. 568
In vigore dal 11 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.
Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-07-14;568#art-1