Art. 1

LEGGE 14 luglio 1967, n. 568

In vigore dal 11 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete. L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte. Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.
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