Art. 3

LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

In vigore dal 13 ago 1967
All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.
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