Art. 2

LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

In vigore dal 13 ago 1967
Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;584#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 13 luglio 1967, n. 584 (Art. 2 Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione.) — Testo vigente | Portale Normativo