Art. 3

In vigore dal 27 ago 1967
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell', stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;676#art-3

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