Art. 2
In vigore dal 27 ago 1967
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente all'articolo 18 della Convenzione ed agli articoli 6 dell'Accordo sub b) e 13 dell'Accordo sub c).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-07-04;676#art-2