Art. 54

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto Commissario per la alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1967 SARAGAT MORO - MARIOTTI - ANDREOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE
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