Art. 53
LEGGE 4 luglio 1967, n. 580
In vigore dal 13 ago 1967
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
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