Art. 41

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.
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LEGGE 4 luglio 1967, n. 580 (Art. 41 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.) — Testo vigente | Portale Normativo