Art. 39

LEGGE 4 luglio 1967, n. 580

In vigore dal 13 ago 1967
I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.
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LEGGE 4 luglio 1967, n. 580 (Art. 39 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.) — Testo vigente | Portale Normativo