Art. 2

LEGGE 27 giugno 1967, n. 535

In vigore dal 29 lug 1967
L'ammontare dei diritti fissi indicati nell'articolo precedente potrà essere variato, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito con legge 22 aprile 1941, n. 633. L'eventuale maggiorazione dei suddetti diritti fissi, da determinarsi con le modalità indicate nel primo comma, non potrà comunque essere superiore all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
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