Art. 1

LEGGE 27 giugno 1967, n. 535

In vigore dal 29 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori, SIAE, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico sono stabiliti nella seguente misura: a) per ogni iscrizione di film lungometraggio lire 30.000; b) per ogni iscrizione di cortometraggio o di film di attualità lire 20.000; c) per ogni annotazione di atti lire 3500; d) per il rilascio di ogni certificato lire 2000.
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LEGGE 27 giugno 1967, n. 535 (Art. 1 Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico.) — Testo vigente | Portale Normativo