Art. 8
LEGGE 26 giugno 1967, n. 458
In vigore dal 12 lug 1967
Il Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 giugno 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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