Art. 3

LEGGE 26 giugno 1967, n. 458

In vigore dal 12 lug 1967
Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale attestante l'idoneità del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilità, nonchè l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente. Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, di cui all'.
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LEGGE 26 giugno 1967, n. 458 (Art. 3 Trapianto del rene tra persone viventi.) — Testo vigente | Portale Normativo