Art. 2

In vigore dal 15 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-06-11;465#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalita', firmata a Parigi il 10 settembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo