Art. 1

In vigore dal 15 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, firmata a Parigi il 10 settembre 1964.
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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;465#art-1

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