Art. 49

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 15 feb 2018
Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi La prima formazione dell'albo professionale e dello elenco speciale dei biologi è compiuta da una Commissione nominata, con decreto del Ministro della giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine. La Commissione ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, al Ministero della giustizia. La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero della giustizia.
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