Art. 47

LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

In vigore dal 1 lug 1967
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera d) dell' è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
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LEGGE 24 maggio 1967, n. 396 (Art. 47 Ordinamento della professione di biologo.) — Testo vigente | Portale Normativo