Art. 3
LEGGE 18 maggio 1967, n. 401
In vigore dal 2 lug 1967
Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovrà essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 maggio 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - REALE - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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