Art. 2

LEGGE 18 maggio 1967, n. 401

In vigore dal 2 lug 1967
Gli uffici saranno gestiti dalla Direzione circoscrizionale di aeroporto. Trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza che la cosa venga rivendicata dal legittimo proprietario, le Direzioni circoscrizionali di aeroporto procederanno alle aste pubbliche per la vendita degli oggetti rinvenuti. L'importo ricavato, detratto il premio di cui all'articolo 930 del Codice civile per il ritrovatore, sarà incamerato dall'Erario e versato dalla Direzione circoscrizionale alle entrate del bilancio dello Stato. Alla vendita di oggetti allo stato estero deve sempre presenziare un funzionario della dogana. In tali casi, prima della ripartizione di cui al comma precedente, devono essere soddisfatti i diritti doganali, salvo che gli oggetti stessi non siano destinati ad essere rispediti all'estero.
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LEGGE 18 maggio 1967, n. 401 (Art. 2 Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo