Art. 22

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 18 maggio 1967, n. 318 (Art. 22 Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo