Art. 20

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Con effetto dal 1 gennaio 1968 la tabella D è soppressa.
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