Art. 2
LEGGE 15 maggio 1967, n. 355
In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 maggio 1967
SARAGAT
MORO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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