Art. 1
LEGGE 15 maggio 1967, n. 355
In vigore dal 27 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.
Storico versioni
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