Art. 2
LEGGE 11 maggio 1967, n. 367
In vigore dal 28 giu 1967
All'onere di lire 17.500.000, derivante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
All'onere di lire 26.300.000 di cui al secondo comma del precedente articolo si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 17.500.000, con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 8.800.000, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 418 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo luglio-dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 maggio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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