Art. 1
LEGGE 11 maggio 1967, n. 367
In vigore dal 4 apr 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato è elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000.
È inoltre autorizzata, per le medesime finalità, una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.
Storico versioni
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