Art. 4
LEGGE 3 maggio 1967, n. 315
In vigore dal 11 giu 1967
Nei riguardi dei sanitari che abbiano prestato anteriormente al 1 gennaio 1967 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell', si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi la determinazione della retribuzione pensionabile relativa al corrispondente periodo utile anteriore al 1 gennaio 1967, espresso in anni, si effettua separatamente, considerando le distinte retribuzioni annue contributive ed i rispettivi coefficienti della tabella I. I calcoli relativi sono eseguiti prendendo a base la retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1967 diminuita di lire 50.000 per il servizio simultaneo di maggiore durata e le effettive retribuzioni annue contributive per i rimanenti servizi.
Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.
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