Art. 5

LEGGE 1 maggio 1967, n. 316

In vigore dal 30 mag 1967
L'anzianità di lavoro di cui all' è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.
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