Art. 4

LEGGE 1 maggio 1967, n. 316

In vigore dal 30 mag 1967
La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purchè il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali. Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità della azienda o trasformazione della medesima.
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