Art. 2
In vigore dal 23 giu 1967
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 aprile 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-04-24;349#art-2