Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 giu 1967
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 aprile 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
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