Art. 1

LEGGE 21 marzo 1967, n. 153

In vigore dal 22 apr 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri è modificato come segue: "Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1967 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - MANCINI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-03-21;153#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 21 marzo 1967, n. 153 (Art. 1 Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.) — Testo vigente | Portale Normativo