Art. 1
LEGGE 21 marzo 1967, n. 153
In vigore dal 22 apr 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri è modificato come segue:
"Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 marzo 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - MANCINI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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