Art. 9

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 126

In vigore dal 13 apr 1967
In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1 giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; Gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.
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