Art. 11

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 126

In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 febbraio 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;126#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo