Art. 4

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 25

In vigore dal 25 feb 1967
All'onere di lire 24 miliardi relativo all'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo. All'onere di lire 19 miliardi relativo all'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
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