Art. 2
LEGGE 4 febbraio 1967, n. 25
In vigore dal 25 feb 1967
L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui allo della legge 13 agosto 1959, n. 904, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.
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