Art. 5
In vigore dal 31 dic 1966
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - GUI - MANCINI - RESTIVO
- SCALFARO - SPAGNOLLI
- ANDREOTTI - Bosco -
NATALI - MARIOTTI -
CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-12-23;1142#art-5