Art. 3
In vigore dal 12 dic 1967
Le disposizioni contenute nel Titolo 111 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.
Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1967.
Note all'articolo
- Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' prorogato al 31 dicembre 1970".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-12-23;1142#art-3