Art. 2
LEGGE 18 ottobre 1966, n. 931
In vigore dal 29 nov 1966
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all' sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e fino all'esercizio 1999 in ragione di lire annue 132.000.000.
All'onere di lire 132 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, ed a quello di pari importo a carico dell'esercizio 1966 si provvede, rispettivamente, con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile, e mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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