Art. 1
LEGGE 18 ottobre 1966, n. 931
In vigore dal 29 nov 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' della legge 18 marzo 1959, n. 134, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-10-18;931#art-1