Art. 1

LEGGE 18 ottobre 1966, n. 931

In vigore dal 29 nov 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' della legge 18 marzo 1959, n. 134, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.
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