Art. 4

LEGGE 12 ottobre 1966, n. 842

In vigore dal 6 nov 1966
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quattro milioni in ragione di anno, si farà fronte: per lire 1.050.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1151 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; per lire 2.950.000 con l'economia che sarà realizzata a seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni sul capitolo n. 1464 dello stato di previsione predetto e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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