Art. 3
LEGGE 12 ottobre 1966, n. 842
In vigore dal 6 nov 1966
Il servizio comunque prestato dal personale di cui al precedente articolo dalla data del passaggio dello Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio è calcolato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza.
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