Art. 2
LEGGE 15 luglio 1966, n. 560
In vigore dal 10 ago 1966
La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per lire 20 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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