Art. 1
LEGGE 15 luglio 1966, n. 560
In vigore dal 8 nov 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.
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La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall' della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni".
Storico versioni
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