Art. 2

In vigore dal 11 set 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, al Protocollo e allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 13 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - RESTIVO ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658#art-2

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